03/04/2026
Legge italiana 138/2001 e definizione giuridica di disabilità visiva
La Legge 138/2001 definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale.
Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
La nostra Costituzione offre una tutela ben precisa, secondo quanto affermato all’art. 38, riconoscendo il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a “ciascun cittadino inabile o sprovvisto di mezzi necessari per il sostentamento”. Per “assistenza sociale” s’intende la protezione posta nei confronti categorie di soggetti, i quali sono affetti da menomazioni a livello psico-fisico, migliorandone la qualità della vita e garantendo l’attuazione del principio delle pari opportunità. A fronte di ciò sono previsti benefici economici, in particolare:
1. se ciechi assoluti di cui all’art. 2 della Legge 138/2001 indennità di accompagnamento concessa a titolo della minorazione e pensione non reversibile, (quest’ultima solo se con reddito annuale inferiore a 16.000 euro);
2. se ciechi parziali di cui all’art. 3 della Legge 138/2001 indennità speciale concessa a titolo della minorazione (di importo inferiore rispetto ai ciechi assoluti) e pensione non reversibile (quest’ultima solo se con reddito inferiore ai 16000 euro).
Tuttavia, ai soggetti di cui all’art. 4, 5 e 6 della legge 138/2001 non è per ora riconosciuto alcuna indennità di accompagnamento derivante dal loro stato di ipovedenti gravi, mediogravi e lievi, ancorché rientranti, secondo l’indicazione ministeriale, nella categoria degli invalidi civili. Se l’invalidità è uguale o superiore al 74%, entro un limite di reddito di circa 5000 euro è previsto un assegno di invalidità.
Alla base del riconoscimento assistenziale vi è fondata l’idea per cui il diritto all’assistenza è una pretesa giuridica che ha come obiettivo la liberazione da un bisogno. Si parla a tal proposito di solidarietà partecipata, che lo Stato manifesta nei confronti del cittadino, e che risulta conforme agli arti. 3 e 32 della Costituzione, dove il principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale si intreccia con lo stesso diritto alla salute. Nel concetto rawlsiano ritroviamo, infatti, l’idea di una giustizia intesa come equità, che quindi debba garantire a tutti, soprattutto agli svantaggiati, i cosiddetti “beni primari”, fondamentali per la vita di ognuno.
Solo così la salute diviene un diritto umano, risultando doveroso garantire libero accesso alla cura e all’assistenza. Fortemente discusso invece è il problema della sostenibilità economico-finanziaria e della spesa pubblica, che finirebbe per far coincidere il concetto di salute con quello di bene di mercato, rendendo difficile la realizzazione in concreto dei cosiddetti “diritti sociali”.
Si auspica quantomeno un miglioramento di vita per le persone con ipovisione, introducendo a tal proposito innovazione tecnologica, riabilitazione funzionale e supporto sociale. L'obiettivo principale è massimizzare il residuo visivo e promuovere l'autonomia del paziente. Ciò può avvenire:
- Attraverso percorsi personalizzati di neuroriabilitazione sensoriale;
- Accesso a tecnologie assistive, come i tablet, e ausili ottici o videoingranditori;
- Progettazione urbana che tenga conto delle esigenze di ipovedenti e ciechi;
- Inserimento di figure professionali di supporto e caregiver.